Il testo unico sulla sicurezza del lavoro D.Lgs 81/08 definisce come “attrezzatura di lavoro” qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all’attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro.
È obbligo del Datore di lavoro (art. 70, comma 1, D.Lgs 81/08) mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature di lavoro conformi alle disposizioni legislative di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto.
Molte macchine in uso sono state progettate e costruire in assenza di disposizioni legislative di cui al comma 1 (prive della marcatura CE). Per questa categoria di macchine il Datore di lavoro deve rispettare l’art.70, comma 2, del D.Lgs 81/08, il quale specifica che le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all’emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive Comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all’Allegato V.